CODICE
DEONTOLOGICO
Norme di comportamento per gli Associati di “Assoausili”.
C1.1
Il Codice
Deontologico è l’insieme delle norme di comportamento dei singoli soci
volontariamente approvato nel rispetto delle relative norme statutarie e
diretto a regolamentare i rapporti fra i Soci e fra questi e gli ambienti
sanitario, sociale e dell’educazione. L’appartenenza a “Assoausili” è subordinata all’accettazione e al rispetto del
Codice Deontologico.
C1.2
Il Codice
rappresenta l’impegno delle Aziende ad operare secondo norme di comportamento
trasparenti che regolamentano le diverse modalità in cui si articola l’attività
Aziendale. La regolamentazione oggetto del Codice Deontologico è diretta a
tutelare, nel generale interesse, il prestigio e la credibilità delle Aziende e
dell’Associazione nei confronti dello Stato, degli Enti Locali, dell’opinione
pubblica, degli operatori sanitari, sociali e dell’educazione in generale.
C1.3
Il testo del
Codice Deontologico è portato a conoscenza delle Istituzioni Pubbliche
competenti, delle organizzazioni imprenditoriali, degli Ordini professionali e
delle organizzazioni di Categoria degli operatori sanitari, sociali e
dell’educazione.
C1.4
Il rispetto
del Codice impegna i Soci a:
§
Osservare e
rispettare le delibere degli organi associativi adottate in conformità alle
norme statutarie, i principi di concorrenza ed i principi democratici,
astenendosi da iniziative in contrasto con le delibere stesse o contrarie
comunque allo spirito del Codice Deontologico;
§
rispettare la
competizione leale fra le Aziende stesse, indirizzando la attività delle
imprese, nei loro vari aspetti, in modo da non ledere illegittimamente gli
interessi delle altre;
§
contribuire
alla difesa di una buona immagine dei Soci verso i terzi.
C1.5
Le norme
contenute nel presente Codice non hanno valore retroattivo.
C2.1
Sono vietati
le donazioni e i finanziamenti, diretti o indiretti, da parte delle Aziende a
favore di enti, istituzioni, organismi, singoli professionisti e associazioni
professionali di categoria nel settore. Fanno eccezione le sponsorizzazioni
offerte a manifestazioni scientifiche e a specifiche iniziative di formazione
nel campo, nonché la cessione temporanea di articoli direttamente trattati
dalle aziende quando necessari ad una adeguata valutazione. Nel quadro della
attività promozionale verso i soggetti sopraindicati ovunque svolta è vietato
concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura salvo che
siano di valore trascurabile.
C2.2
Le Aziende e
i relativi responsabili e/o amministratori non possono essere associati o
detenere, direttamente o indirettamente, quote di organizzazioni di qualsiasi
genere aventi tra le finalità istituzionali la prescrizione e/o la consulenza
nel campo delle categorie di ausili trattati dalla stessa Azienda.
C2.3
Non possono
essere detenute, direttamente o indirettamente, quote delle Aziende socie da
persone che svolgano attività di prescrizione e/o di consulenza nel nel campo
delle categorie di ausili trattati dalla stessa Azienda, anche se presso altre
organizzazioni pubbliche o private.
C2.4
Nel caso in
cui si determinasse l’esistenza delle condizioni indicate ai punti 2.2 o 2.3,
anche a prescindere dalla volontà degli interessati o delle Aziende associate,
le Aziende associate dovranno tempestivamente comunicare la violazione al
Consiglio Direttivo dell’Associazione, comunicando altresì le modalità con cui
l’Azienda associata risolverà tempestivamente la situazione.
Principi generali
C3.1
L’Azienda è
responsabile della informazione e delle azioni promozionali svolte sui propri
prodotti anche se ciò è stato predisposto/svolto da terzi operanti in nome e
per conto della Azienda (consulenti, agenti, etc.).
C3.2
Le Aziende
sono consapevoli che il rapporto fra le situazioni individuali di disabilità e
la potenziale funzione compensativa degli ausili è condizionato da una
molteplicità di fattori. Per questo esse si impegnano ad evitare, in qualunque
sede e in qualunque forma, affermazioni tese a esprimere la promessa di un
risultato certo sul piano funzionale, dell’autonomia o della integrazione
sociale legato all’impiego degli ausili.
C3.3
I contenuti
dell’informazione sui prodotti devono essere sempre documentati o
documentabili. Non sono ammesse le affermazioni esagerate, le asserzioni
universali e miracolistiche ed i confronti non dimostrabili e privi di una
evidente base oggettiva.
L’informazione verbale diretta
C3.4
La persona
che fornisce informazioni sui prodotti per conto dell’Azienda deve presentarsi
qualificandosi nella sua funzione.
C3.5
Sarà compito
dell’Azienda fornire ai propri collaboratori tutte le informazioni sulle
caratteristiche dei prodotti che ne consentano un corretto inquadramento
relativamente alle difficoltà funzionali e agli usi per i quali sono stati
progettati.
I materiali informativi e pubblicitari
C3.6
I materiali
informativi e pubblicitari devono contenere tutte le informazioni sulle
caratteristiche dei prodotti che ne consentano un corretto inquadramento
relativamente alle difficoltà funzionali e agli usi per i quali sono stati
progettati.
C3.7
Le Aziende si
impegnano a fornire informazioni tecniche complete e aggiornate sui prodotti,
con particolare riferimento ad accessori e complementi indispensabili al loro
corretto funzionamento.
C3.8
Le Aziende
dovranno attenersi alla regola della trasparenza assumendo quale criterio inderogabile
la netta separazione tra informazione e pubblicità, garantendo sempre al
lettore l’immediata riconoscibilità del messaggio promozionale in qualunque sua
forma.
C3.9
Le Aziende si
impegnano a fornire con tempestività il proprio listino prezzi completo e
aggiornato a chiunque ne faccia richiesta. Oltre ai prezzi, il listino dovrà
contenere sempre l’indicazione se i prezzi sono da intendersi al netto dell’IVA
o meno ed eventuali spese accessorie; a richiesta il listino conterrà anche
informazioni sulle condizioni generali di fornitura (modalità e tempi di
consegna, costi di installazione, modalità e durata della garanzia, imballi,
trasporto, etc.). I listini prezzi dovranno avere validità di preventivo per il
ricevente per un periodo non inferiore ai 15 giorni.
C3.10
Testi,
tabelle e altre illustrazioni tratte da riviste o opere scientifiche devono
essere riprodotte integralmente e fedelmente, con l’indicazione esatta della
fonte. Non sono consentite citazioni che, avulse dal contesto da cui sono tratte,
possano risultare parziali e/o contraddittorie rispetto agli intendimenti
dell’Autore.
C3.11
Ai fini
esclusivi dell’aggiornamento professionale degli operatori sanitari, sociali e
della educazione è consentito rendere disponibili pubblicazioni o materiali di
aggiornamento di natura informatica, per le sole componenti software, purchè si
tratti di iniziative qualificanti per un ampliamento o un approfondimento delle
conoscenze tecniche e tecnologiche del settore. Il materiale sopra citato dovrà
riportare sempre nome e qualifica del/degli autore/i. Eventuali messaggi
pubblicitari ivi contenuti dovranno essere chiaramente identificabili e
riconoscibili dal lettore. E’ vietata la distribuzione di informazioni che,
sotto l’apparenza di materiale tecnico o scientifico, occultino messaggi
pubblicitari e promozionali.
C4.1
Quando le
Aziende organizzano congressi, convegni, corsi di formazione, queste
manifestazioni devono essere caratterizzate da un programma scientifico
qualificante. Nella organizzazione e nella informazione relativa a tali
manifestazioni dovrà essere predisposto un programma indicante i contenuti e i
temi trattati nell’iniziativa, nonché nomi, qualifiche professionali e
organizzazione di appartenenza dei singoli relatori o docenti.
C4.2
La
partecipazione delle Aziende a manifestazioni congressuali, siano esse promosse
dalle Aziende stesse o da altre organizzazioni, deve comunque essere ispirata a
criteri di eticità, trasparenza e scientificità anche quando il contenuto degli
interventi si riferisce ad ausili e soluzioni prodotte o commercializzate
dall’Azienda.
C5.1
Le Aziende impegnano tutti i propri collaboratori alla
massima riservatezza in merito a qualunque tipo di informazione si riferisca
agli utenti e alle loro famiglie.
C5.2
Le Aziende garantiscono che le specifiche
tecnico-funzionali indicate su etichette, materiali illustrativi e manuali
d'uso corrispondono alle caratteristiche del prodotto.
C5.3
Le Aziende si impegnano a fornire, nei giorni di
apertura, un servizio quotidiano di assistenza tecnica telefonica secondo orari
prestabiliti e svolto a cura di personale competente.
C5.4
Le Aziende si impegnano a rispondere con tempestività a
richieste di assistenza pervenute attraverso posta elettronica.
C5.5
Le Aziende associate si impegnano inoltre ad applicarsi
col massimo sforzo per risolvere tempestivamente i problemi tecnici che
dovessero verificarsi nell’utilizzo dei prodotti.
Definizione
L'attività di promozione è tutta l'attività
commerciale in senso comune che non rientra nella definizione di attività
consultiva.
C6.1 L'attività
di promozione dei prodotti, oltre ad uniformarsi ai principi enunciati dai
capitoli precedenti, deve ispirarsi a criteri di eticità, correttezza e
trasparenza. In particolar modo deve essere rispettata con la massima cura la
dignità dei possibili clienti e la riservatezza riguardo la trattazione dei
dati ad essi pertinenti che dovessere pervenire alle Aziende associate.
Prova degli ausili
C6.2
Nonostante la
normale avulsione dell'attività di promozione rispetto all'utente finale, le
Aziende associate, riconoscendo l'utilità e l'importanza che la prova diretta
degli ausili effettuata dagli utenti e/o dagli operatori può rivestire, possono
concedere la prova diretta degli ausili sul singolo soggetto, sia presso la
propria sede che cedendo in prova gli ausili stessi.
C6.3
La prova
degli ausili, quando effettuata presso una sede dell’Azienda, potranno
svolgersi alla presenza di personale tecnico qualificato in grado di assistere
gli operatori e di fornire loro tutte le informazioni necessarie, relative
all'ausilio. Dovrà essere garantita la riservatezza degli utenti anche durante
la prova.
Premessa - identificazione
Le aziende associate possono o meno effettuare anche
attività di consultazione. L’attività si identifica con lo scopo di aiutare
utenti, operatori sanitari, sociali e dell’educazione a individuare uno
strumento tecnologico (e le sue eventuali personalizzazioni) adeguato a
superare specifiche difficoltà funzionali con riferimento alle caratteristiche
di uno specifico soggetto. Le aziende che effettuano attività di consultazione
debbono attenersi a comportamenti volti alla tutela dei soggetti sopra indicati
e alla massima trasparenza anche verso gli operatori.
C7.1
Le aziende
che svolgono attività consultiva riconoscono l’importanza, in particolare nelle
consultazioni svolte in favore di soggetti in età evolutiva, della presenza
del/dei professionista/i che si sta prendendo cura degli aspetti riabilitativi
o educativi della persona. Pertanto rivolgeranno alla famiglia e/o alla persona
stessa l’invito esplicito a partecipare alla consultazione accompagnati dal/dai
professionista/i coinvolto/i nell’attività riabilitativa e/o educativa.
C7.2
L’attività di
consultazione, quando effettuata presso una sede dell’Azienda, deve essere
svolta in locali idonei, specificamente adibiti. In ogni caso dovranno essere
particolarmente curate l’accoglienza e la riservatezza degli utenti e delle
loro famiglie.
C7.3
E’ consentito
alle Aziende organizzare tale attività di consultazione anche presso
istituzioni pubbliche e private a carattere sanitario, sociale ed educativo che
ne facciano richiesta, con atto formale. Dovranno essere comunque curate
l’accoglienza e la riservatezza degli utenti e delle loro famiglie.
C7.4
E’ consentito
altresì effettuare tali attività a domicilio.
C7.5
L’attività di
consultazione deve essere esplicitamente offerta nel quadro dell’attività
Aziendale. Le Aziende si impegnano a non occultare in alcun modo la propria
natura istituzionale.
C7.6
Per designare
tale attività di consultazione è vietato l’uso di termini quali “Centro”,
“Servizio”, “Dipartimento” che potrebbero risultare ingannevoli per i soggetti
coinvolti.
C7.7
Gli addetti
dell’Azienda che svolgono l’attività di consultazione devono presentarsi ai
soggetti coinvolti indicando la propria qualifica professionale.
C7.8
Le Aziende si
impegnano a produrre una relazione scritta sulla consultazione effettuata, corredata di firma
e qualifica del consulente, che verrà consegnata su richiesta degli
interessati.
C7.9
Le norme
precedenti si applicano anche alle consultazioni svolte da professionisti
esterni aventi rapporti saltuari di collaborazione con l’Azienda. Essi debbono
esplicitare ai soggetti coinvolti nella consultazione di operare in nome e per
conto della Azienda.
C7.10 Per quanto non previsto espressamente dalla
presente parte del codice deontologico, si fa riferimento ai principi di
comportamento da essa desumibili, dovendosi ritenere i comportamenti elencati a
titolo esemplificativo e non esaustivo.
Il Codice Deontologico è suscettibile di modifiche a maggioranza dei 2/3
dell’Assemblea.
La Commissione di Controllo è l’organo preposto al controllo ed alle
procedure relative al Codice Deontologico.
La Commissione di
Controllo, nominata tra i membri del Consiglio Direttivo, è composta di da tre
membri effettivi e di due membri supplenti (questi anche non appartenenti al
Consiglio Direttivo) nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio
Direttivo. La Commissione di Controllo nomina al suo interno un Presidente e un
Segretario. I componenti della Commissione durano in carica due anni e sono
rieleggibili solo per un altro biennio.
La Commissione di
Controllo:
a)
istruisce i casi
relativi alla presunta violazione del Codice Deontologico segnalati dal
Consiglio Direttivo
b)
sottopone al Giurì i
casi per i quali ritiene siano risultate fondate le presunte violazioni del
Codice Deontologico
c)
svolge, in relazione
agli accertamenti tecnici da compiere, funzione ispettiva di controllo anche
attraverso una società di auditing di volta in volta designata
d)
può adottare ogni
provvedimento per la salvaguardia della riservatezza del suo operato della
Commissione. Nell'espletamento delle
sue funzioni la Commissione potrà: richiedere informazioni e chiarimenti ai
soci interessati mediante comunicazione riservata; procedere, se necessario,
all'audizione del socio interessato, fatti salvi i diritti della difesa e il
principio del contraddittorio.
e)
trasmette una
relazione sull'attività svolta al Consiglio Direttivo e al Giurì.
La Commissione viene
convocata dal Presidente della Commissione di Controllo quando ne ravvisi
l'opportunità o, in ogni momento, su
richiesta congiunta di almeno due membri. La Commissione di Controllo è convocata dal
suo Presidente mediante comunicazione scritta da inviarsi ai componenti almeno
cinque giorni prima della data della riunione.
La Commissione di Controllo è validamente costituita con la presenza
della maggioranza dei membri. La Commissione di Controllo delibera con il voto
della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del
Presidente. Nel caso in cui esistano
gravi ragioni di convenienza, il componente interessato ha l'obbligo di
astenersi.
Il Giurì è l'organo
preposto alle decisioni in materia di attuazione del Codice Deontologico. Al
Giurì vengono sottoposti i casi di violazione del Codice Deontologico. Il Giurì
è composto dal Presidente e da due membri esterni. Il Presidente del Giurì è
nominato dall'Assemblea, resta in carica sino allo scadere del mandato del
Consiglio Direttivo ed è riconfermabile. In caso di convocazione del Giurì,
egli, di concerto con il Presidente dell'Associazione, sceglie due membri tra
esperti di diritto. Nel caso in cui il Presidente sia coinvolto nella procedura
di accertamento di violazione del Codice Deontologico, tale funzione sarà
svolta dal Vicepresidente e, in subordine, dal Tesoriere. Se la maggioranza dei
soci, entro 7 gg. dalla notifica delle nomine, richiede la convocazione
dell'Assemblea, il potere di nomina viene avocato dall'Assemblea medesima, che
sarà appositamente convocata dal Presidente. In caso contrario, tali nomine
devono essere ratificate da una votazione semplice, anche disgiunta, tra i
soci. I membri del Giurì, all'atto dell'accettazione dell'incarico, dovranno
dichiarare espressamente di non avere in corso rapporti professionali e/o di
interesse con i Soci e impegnarsi a non costituire o predisporre tali rapporti
per tutta la durata dell'incarico.
Il Giurì viene
convocato dal proprio Presidente quando ne ravvisi l'opportunità o, in ogni
momento, su richiesta congiunta di almeno due membri del Consiglio Direttivo.
Il Giurì è convocato
dal proprio Presidente mediante comunicazione scritta da inviarsi ai componenti
almeno cinque giorni prima della data della riunione. Il Giurì è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Il Giurì delibera con
il voto della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il
voto del Presidente del Giurì stesso.
Nel caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il componente
interessato ha l'obbligo di astenersi.
Il Giurì e la
Commissione di Controllo hanno sede presso l'Associazione. Il Giurì si riunisce tutte le volte che se ne
ravvisi la necessità, su convocazione del suo Presidente da comunicarsi almeno
cinque giorni prima della riunione. Tale termine può non essere osservato in
casi di particolare urgenza. Le riunioni
del Giurì non sono pubbliche. Il Giurì è validamente costituito con la presenza
di tutti i membri. Il Giurì delibera con il voto della maggioranza dei membri.
Funge da segretario uno dei componenti il Giurì.
Ricevuta
l'istruttoria da parte della Commissione di Controllo, il Presidente nomina un
relatore, dispone la comunicazione dell'avvio del procedimento al socio
interessato, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per il
deposito di deduzioni e memorie, estrarre
copia di documenti e produrne di nuovi. Il Socio viene convocato davanti
al Giurì entro il termine più breve possibile per la discussione che si svolge
in forma orale. Alla discussione
partecipa un rappresentante della Commissione di Controllo appositamente
delegato. Esaurita la discussione, il Giurì: qualora la pratica sia
sufficientemente istruita, formula la propria proposta di decisione; qualora lo
ritenga necessario acquisisce ulteriori elementi istruttori, per il tramite
della Commissione di Controllo, fissando la data della nuova discussione. In
qualsiasi momento del procedimento il Giurì può richiedere pareri alla
Commissione di Controllo. Avanti il
Giurì il Socio può farsi assistere dai propri legali.
Il Giurì, entro dieci
giorni dalla data della discussione emette la sua decisione, il cui dispositivo
viene immediatamente comunicato al Presidente dell'Associazione e alle
parti. Entro i successivi dieci giorni,
il Giurì deposita la pronuncia presso la segreteria che ne trasmette copia alle
parti. Le decisioni del Giurì sono
definitive.
Il Giurì può
assegnare ai Soci un termine non superiore ai 30 gg. per adeguarsi alle
normative dell’Associazione. Può inoltre applicare ai soci, in caso di
comprovata violazione del Codice Deontologico, le seguenti sanzioni:
a)
censura scritta
b)
sospensione del
diritto del socio a partecipare all'Assemblea dell'Associazione
c)
decadenza dei
rappresentanti dei soci aderenti che ricoprono cariche direttive
nell'Associazione
d)
sospensione
dell'elettorato attivo e/o passivo
e)
espulsione
dall'Associazione
f)
sanzione pecuniaria
Il Giurì potrà
irrogare, unitamente alle suddette sanzioni disciplinari, anche sanzioni di
natura pecuniaria graduate in base alla gravità dell'infrazione.
Il Giurì potrà dare
pubblicità alle decisioni, con i mezzi che verranno ritenuti più opportuni,
qualora riscontri che i comportamenti posti in essere in violazione dei
principi deontologici pregiudichino l'onorabilità dell'Associazione. Nel
comminare la sanzione, il Giurì potrà anche intimare un termine non superiore
ai 60 gg. per adeguarsi alle normative dell’Associazione, prevedendo anche, nel
contempo, che, decorso inutilmente il termine, sarà comminata automaticamente
un’ulteriore sanzione.
Depositata la
decisione, spetta al Presidente dell'Associazione curarne l'esecuzione. Con
l'irrogazione delle sanzioni sono poste a carico del socio le spese del
giudizio anticipate dall'Associazione.
ALTRI
REGOLAMENTI
Nella domanda deve
essere indicata la natura dell'attività dell'istante, la sede, gli
stabilimenti, il fatturato, il numero degli addetti e quant'altro richiesto dall'Associazione. Alla domanda di ammissione dovrà
allegarsi: · certificato (copia) di iscrizione
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura contenente
l'indicazione delle persone che hanno la legale rappresentanza ed i nomi dei
componenti il consiglio di amministrazione; · dichiarazione con la quale
l'istante attesta il pieno rispetto delle disposizioni sanitarie e delle norme
di buona fabbricazione nello svolgimento della sua attività di produzione,
commercializzazione o vendita; ·
Statuto, Codice Deontologico e Regolamenti debitamente sottoscritti per
accettazione; · altri documenti indicati
nel modulo della domanda di ammissione.
I soci devono comunicare, ogni anno, l'aggiornamento relativo ai dati di
cui sopra. Il consiglio direttivo,
attraverso la Commissione di Controllo, ha facoltà di effettuare controlli
ispettivi presso i soci, per verificare i dati forniti.