CHI SIAMO      
  LE AZIENDE
ASSOCIATE
   
    IL CODICE
ETICO
CONTATTI
 
 

STATUTO

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita l'Associazione Italiana “Assoausili” tra le imprese che producono o vendono prevalentemente ausili e sussidi elettronici e informatici e materiali ad essi complementari rivolti a persone con difficoltà motorie, sensoriali, cognitive o mentali.

Sede legale ubicato in Bologna presso lo Studio Associato Cauli Marmocchi e Orsini..

L'Associazione può aderire ad associazioni nazionali, sovranazionali ed estere.

S2. SCOPI

L'Associazione, apolitica, apartitica, non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

Ha per scopo di:

a) riunire le imprese, altre realtà imprenditoriali e associative operanti nel settore degli ausili tecnologici per la trattazione di questioni di comune interesse,

b) tutelare gli interessi dei soci assumendo la loro rappresentanza nei rapporti con le autorità competenti, le istituzioni ed amministrazioni pubbliche, con gli enti e le organizzazioni economiche, politiche, sociali, culturali e le altre componenti nazionali ed internazionali

c) collaborare con le predette autorità per lo studio, la formulazione, l'attuazione e l'osservanza delle norme del settore

d) promuovere l’informazione degli enti e dei professionisti riguardo i prodotti trattati a qualsiasi titolo dai soci

e) abbattere le barriere ad una consapevole fruizione delle tecnologie nel campo dell’handicap di qualsivoglia natura

f) assistere e tutelare i soci in materia sindacale e di rapporti di lavoro

g) assistere i soci nelle questioni riguardanti le problematiche legislative, tecniche, scientifiche, commerciali, economiche, fiscali

h) promuovere e favorire iniziative intese al miglioramento sia tecnico-scientifico che di immagine dell'industria del settore, curando o favorendo pubblicazioni e convegni, organizzando manifestazioni fieristiche e promuovendo i rapporti con Università, scuole e le comunità tecnico scientifiche e culturali

i) promuovere e favorire ogni forma di scambio di informazione fra gli associati, anche attraverso l’organizzazione di specifiche iniziative, volte a migliorare il livello qualitativo dei prodotti e dei servizi forniti dalle aziende stesse. A tal fine, e non solo, le Aziende socie si impegnano a mantenere l’assoluta riservatezza (e quindi a non divulgare in alcuna forma ai terzi) sulle informazioni scambiate tra i membri stessi dell’Associazione, anche qualora dovessero cessare a qualsiasi titolo la propria partecipazione all’Associazione.

j) promuovere e favorire la costituzione di consorzi e altre forme di associazione o collaborazione, anche temporanee, fra le imprese associate, per sostenere la ricerca, lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di prodotti specifici o l’erogazione di servizi attinenti alla sfera operativa dell’associazione.

k) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e l'attività dei soci, promuovendo all'uopo la necessaria informativa

l) svolgere opera di conciliazione in caso di contrasto di interessi tra i soci

m) promuovere tra i soci forme di solidarietà e collaborazione

n) attivarsi e ottenere l’attivazione degli associati al fine di contrastare manifestazioni e attività pregiudizievoli dell’interesse della categoria degli associati.

S3. SOCI

Possono aderire all'Associazione le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, che esercitano in Italia attività industriale e commerciali nel settore di cui all’art. S1

E' inoltre facoltà dell'Associazione accettare l'adesione di altre realtà imprenditoriali ed associative, nel rispetto delle finalità dell'Associazione stessa. I rappresentanti di queste ultime e delle imprese devono dare piena affidabilità legale e morale, anche con riferimento al Codice Deontologico.

S4. SOCI: OBBLIGHI

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, il Codice Deontologico (parte integrante dello Statuto stesso), i Regolamenti, nonché le deliberazioni degli Organi associativi.

L'adesione ha la durata di due anni ed in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

S5. SOCI: CONTRIBUTI

I soci devono versare i contributi deliberati.

I contributi sono annualmente determinati dal Consiglio Direttivo e proposti all’assemblea:

a) quota fissa di ammissione "una tantum" all'atto dell'iscrizione

b) contributo periodico (annuale)

I soci sono tenuti anche a versare eventuali contributi straordinari determinati dal Consiglio inerenti attività deliberate dall’assemblea.

Il versamento dei contributi straordinari deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera.

Il Consiglio Direttivo può ridurre forfetariamente la quota ai soci temporaneamente inattivi che ne facciano domanda. Detti soci possono partecipare all’attività sociale, senza però diritto di voto.

Quando l'ammissione abbia luogo durante l'anno, entro un mese dalla stessa devono essere versati i contributi previsti, calcolati in dodicesimi, ad eccezione della eventuale quota fissa, che viene versata integralmente.

L'Assemblea può applicare gli interessi di mora ai soci che provvedono al pagamento dopo tale periodo nella misura dalla stessa determinata.

S6. SOCI: CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

a) per recesso da parte del socio. Questi può comunicare il proprio recesso con preavviso inviato entro il trenta settembre di ogni anno con lettera raccomandata A.R.; il recesso ha decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo

b) per cessazione dell'attività del socio

c) per recesso ex art. S22 che avrà effetto a decorrere dal novantesimo giorno dalla ricezione della Raccomandata A.R. ci cui art. S22

d) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione

e) per espulsione, nel caso di morosità o di altro inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per violazione del Codice Deontologico

 

La perdita della qualità di socio non ha effetto relativamente alle pendenze già in atto al momento della cessazione.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

S7. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

• l'Assemblea

• il Consiglio Direttivo

• la Commissione di Controllo

• il Presidente

• il Vicepresidente

• il Collegio dei Probiviri

• il Giurì

Gli organi dell’Associazione e i propri membri si impegnano a diffondere e a promuovere le delibere e gli atti associativi esclusivamente attraverso i documenti ufficiali redatti dall’Associazione, e a mantenere il massimo riserbo sugli argomenti in corso di trattazione.

S8. ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai soci. I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio avente diritto di voto; ad uno stesso socio non può essere data più di una delega.

I soci che appartengono a un unico gruppo imprenditoriale, sono considerati, a questi fini, un solo soggetto. Il “gruppo imprenditoriale” si realizza quando tra le entità coinvolte o tramite una entità o una persona terza, si realizzano le condizioni di un “controllo” anche se solo di fatto.

Ciascun socio dispone nell'Assemblea di un voto.

Non sono ammessi alle assemblee i soci non in regola con i versamenti delle quote associative.

All'assemblea possono partecipare i membri degli organi dell'Associazione. Essi hanno diritto di voto, esclusivamente in qualità di soci.

 

S9.    ASSEMBLEA: ADUNANZA

L’Assemblea si riunisce:

a)     in via ordinaria, una volta all'anno, entro i primi quattro mesi dell’anno solare

b)     ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo

c)      su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci

d)     in via straordinaria:

a.      per le modificazioni dello Statuto e del Codice Deontologico

b.      per la liquidazione dell’associazione

 

La richiesta da parte dei soci deve essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione deve seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

S10.   ASSEMBLEA: COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presente almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci più uno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti senza tener conto degli astenuti. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto all'articolo S22. Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione, si applicano gli artt. S22 e S23.

S11.   ASSEMBLEA: PRESIDENTE, SEGRETARIO, VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, per assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale redatto dal Segretario e sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. L'Assemblea nomina il proprio Segretario.

S12.   ASSEMBLEA: ATTRIBUZIONI

Sono di competenza dell'Assemblea:

a)     l’elezione del Presidente secondo le modalità dell’art. S14

b)     l'elezione del Vicepresidente secondo le modalità stabilite dal regolamento

c)      l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo

d)     l'elezione dei componenti il comitato di controllo

e)     l'elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri

f)        l'elezione dei componenti il Giurì

g)     la determinazione delle direttive dell'attività associativa, delle politiche generali e l'esame di qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione

h)      l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo

i)        l'approvazione del o dei contributi, ordinari e/o straordinari, e della quota associativa proposti dal consiglio

j)        le modificazioni del presente Statuto e del Codice Deontologico

k)      l’approvazione e le modificazioni del Regolamento

l)        lo scioglimento dell'Associazione.

S13. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto

a)     dal Presidente dell'Associazione

b)     dal Vicepresidente

c)      dai componenti eletti dall'Assemblea il cui numero, comunque non inferiore a 1 e non superiore a 11, è preventivamente determinato dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo nomina, fra i propri membri, il proprio Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni. In caso vengano a mancare, durante il biennio di carica il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla successiva Assemblea, dopodiché il Consiglio Direttivo viene integrato mediante elezione dei membri mancanti da parte dell’Assemblea, la quale può anche fissare un nuovo numero di componenti. Ogni socio non può essere presente in Consiglio Direttivo con più di un rappresentante.

S14. CONSIGLIO DIRETTIVO: PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento ed é il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente può delegare al Vicepresidente, congiuntamente o disgiuntamente, alcune delle sue attribuzioni. Il Presidente svolge il proprio incarico sulla base delle decisioni del Consiglio Direttivo. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea deve procedere alla elezione del suo successore entro tre mesi. Il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

S15. COMMISSIONE DI CONTROLLO

La Commissione di Controllo è l’organo preposto al controllo ed alle procedure relative al Codice Deontologico.

La Commissione di Controllo, nominata tra i membri del Consiglio Direttivo, è composta di da tre membri effettivi e di due membri supplenti (questi anche non appartenenti al Consiglio Direttivo) nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La Commissione di Controllo nomina al suo interno un Presidente e un Segretario. I componenti della Commissione durano in carica due anni e sono rieleggibili solo per un altro biennio.

 

S16. GIURI’

Il Giurì definisce con provvedimento i casi relativi alla presunta violazione del Codice Deontologico segnalati dal Consiglio Direttivo. Le modalità operative e di formazione del Giurì sono stabiliti da apposite norme del Codice Deontologico.

S17. TESORIERE

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Tesoriere che dura in carica due anni e scade contemporaneamente al Consiglio Direttivo stesso.  Il Tesoriere sovrintende alla gestione dell'amministrazione sociale secondo le direttive del Consiglio Direttivo ed in conformità alle previsioni del bilancio preventivo e riferisce al Consiglio Direttivo stesso i dati per la redazione del bilancio preventivo e consuntivo.

S18. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da due membri, scelti anche al di fuori dai soci e/o dai rappresentanti dei soci, in una lista di almeno cinque candidati, proposti dall’assemblea.  Il Collegio dei Probiviri viene eletto secondo le seguenti modalità: ciascun socio può votare per non più di tre candidati, indicando tra questi il Presidente. Fermo restando il numero massimo di tre preferenze, è ammessa la possibilità di indicare un nominativo diverso da quelli riportati nella lista. Risultano eletti Probiviri, e tra questi il Presidente, i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.  I componenti il Collegio, eletti con il criterio stabilito dall'art. S12 lett. d), durano in carica due anni e sono rieleggibili.  L'incarico di Proboviro è incompatibile con le cariche direttive.  Funge da segretario uno dei componenti il Collegio dei Probiviri.

S19. DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle che riguardano il Collegio dei Probiviri e il Giurì. L'accesso alle cariche direttive è riservato a persone che siano rivestite di un'effettiva responsabilità d'impresa e che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale. La sopravvenuta mancanza di tali requisiti sarà motivo di decadenza dalla carica.  Il Collegio dei Probiviri può disporre la decadenza dei titolari dalle cariche per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la loro permanenza nelle cariche stesse.  I componenti degli organi direttivi, soci o rappresentanti di Soci dimissionari, esclusi o receduti, decadono automaticamente dall'incarico. Alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto. Le cariche elettive e gli incarichi di qualsiasi natura dell'Associazione sono gratuite. Le persone designate a ricoprire le cariche associative non possono farsi sostituire.

S20. ESERCIZIO SOCIALE

La durata dell'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

S21. BILANCIO PREVENTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO

Per ciascun anno solare, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo. Essi sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

S22. FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito

a)     dai contributi obbligatori e volontari dei soci

b)     dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali

c)      dagli investimenti mobiliari e immobiliari

d)     dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione, comprese le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria irrogata dal Giurì o dal Collegio dei Probiviri.

 

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione e a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo  svolgimento delle diverse attività.  Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto, finché questa dura, i soci non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.  Non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

S23. MODIFICAZIONI DELLO STATUTO, DEL REGOLAMENTO E DEL CODICE DEONTOLOGICO

Le modificazioni dello Statuto, e del Codice Deontologico sono deliberate dall'Assemblea straordinaria su richiesta di almeno un quarto dei soci.

In ogni caso le modificazioni dello Statuto e del Codice Deontologico debbono essere approvate da almeno 2/3 degli intervenuti in assemblea.

In casi particolari il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante referendum fra gli stessi, nelle forme stabilite dall'apposito Regolamento, le modificazioni dello Statuto, da approvare dall’assemblea sempre con la maggioranza di cui al comma precedente.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate, è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

S24. SCIOGLIMENTO

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci non inferiore ad un terzo del numero totale dei soci, deve essere convocata una apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito. Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti dei voti dei presenti.  Le eventuali attività residue saranno devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla Legge.          

S25. DEFINIZIONI E APPLICAZIONE DELLE NORME STATUTARIE E DEL CODICE DEONTOLOGICO

Quando, in ogni caso, sia lo Statuto, sia il Codice Deontologico, sia le eventuali delibere dell’Associazione, fanno riferimento a comportamenti da tenere da parte dei Soci o comportamenti da evitare da parte degli stessi, questi obblighi o divieti si estendono, oltre che al Socio come Azienda, anche a tutti i collaboratori dell’Azienda, agenti e rivenditori esclusivi. Ogni Socio provvederà opportunamente ad ottenere da parte dei soggetti indicati l’impegno al rispetto degli atti indicati.

 

S26. ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

L'Assemblea dei Soci, riunita in assemblea straordinaria appositamente convocata, può inserire nel Regolamento la possibilità di partecipare alle attività sociali, con i limiti e le modalità da stabilirsi contestualmente nel Regolamento medesimo, anche ad Enti o persone non aderenti ai criteri stabiliti dagli articoli S1 ed S3.