STATUTO
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
E' costituita l'Associazione Italiana “Assoausili” tra le imprese che
producono o vendono prevalentemente ausili e sussidi elettronici e informatici
e materiali ad essi complementari rivolti a persone con difficoltà motorie,
sensoriali, cognitive o mentali.
Sede legale ubicato in Bologna presso lo Studio Associato Cauli Marmocchi e
Orsini..
L'Associazione può aderire ad associazioni nazionali, sovranazionali ed
estere.
S2. SCOPI
L'Associazione, apolitica, apartitica, non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.
Ha per scopo di:
a) riunire le imprese, altre realtà imprenditoriali e associative operanti nel settore degli ausili
tecnologici per la trattazione di questioni di comune interesse,
b) tutelare gli interessi dei soci assumendo la loro rappresentanza nei rapporti con le
autorità competenti, le istituzioni ed amministrazioni pubbliche, con gli enti
e le organizzazioni economiche, politiche, sociali, culturali e le altre
componenti nazionali ed internazionali
c) collaborare con le predette autorità per lo studio, la formulazione, l'attuazione e l'osservanza
delle norme del settore
d) promuovere l’informazione degli enti e dei professionisti riguardo i prodotti trattati a
qualsiasi titolo dai soci
e) abbattere le barriere ad una consapevole fruizione delle tecnologie nel campo dell’handicap di
qualsivoglia natura
f) assistere e tutelare i soci in materia sindacale e di rapporti di lavoro
g) assistere i soci nelle questioni riguardanti le problematiche legislative, tecniche,
scientifiche, commerciali, economiche, fiscali
h) promuovere e favorire iniziative intese al miglioramento sia tecnico-scientifico che di immagine
dell'industria del settore, curando o favorendo pubblicazioni e convegni,
organizzando manifestazioni fieristiche e promuovendo i rapporti con
Università, scuole e le comunità tecnico scientifiche e culturali
i) promuovere e favorire ogni forma di scambio di informazione fra gli associati, anche attraverso
l’organizzazione di specifiche iniziative, volte a migliorare il livello
qualitativo dei prodotti e dei servizi forniti dalle aziende stesse. A tal
fine, e non solo, le Aziende socie si impegnano a mantenere l’assoluta
riservatezza (e quindi a non divulgare in alcuna forma ai terzi) sulle
informazioni scambiate tra i membri stessi dell’Associazione, anche qualora
dovessero cessare a qualsiasi titolo la propria partecipazione
all’Associazione.
j) promuovere e favorire la costituzione di consorzi e altre forme di associazione o collaborazione,
anche temporanee, fra le imprese associate, per sostenere la ricerca, lo
sviluppo, la produzione o la commercializzazione di prodotti specifici o
l’erogazione di servizi attinenti alla sfera operativa dell’associazione.
k) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e l'attività dei
soci, promuovendo all'uopo la necessaria informativa
l) svolgere opera di conciliazione in caso di contrasto di interessi tra i soci
m) promuovere tra i soci forme di solidarietà e collaborazione
n) attivarsi e ottenere l’attivazione degli associati al fine di contrastare manifestazioni e attività
pregiudizievoli dell’interesse della categoria degli associati.
S3. SOCI
Possono aderire all'Associazione le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, che
esercitano in Italia attività industriale e commerciali nel settore di cui
all’art. S1
E' inoltre facoltà dell'Associazione accettare l'adesione di altre realtà
imprenditoriali ed associative, nel rispetto delle finalità dell'Associazione
stessa. I rappresentanti di queste ultime e delle imprese devono dare piena
affidabilità legale e morale, anche con riferimento al Codice Deontologico.
S4. SOCI: OBBLIGHI
L'adesione all'Associazione
comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, il Codice Deontologico
(parte integrante dello Statuto stesso), i Regolamenti, nonché le deliberazioni
degli Organi associativi.
L'adesione ha la durata di due anni ed in seguito si intende tacitamente
rinnovata di anno in anno.
S5. SOCI: CONTRIBUTI
I soci devono versare i contributi deliberati.
I contributi sono annualmente determinati dal Consiglio Direttivo e proposti all’assemblea:
a) quota fissa di ammissione "una tantum" all'atto dell'iscrizione
b) contributo periodico (annuale)
I soci sono tenuti anche a versare eventuali contributi straordinari determinati
dal Consiglio inerenti attività deliberate dall’assemblea.
Il versamento dei contributi straordinari deve essere effettuato entro 30 giorni dalla
comunicazione della delibera.
Il Consiglio Direttivo può ridurre forfetariamente la quota ai soci temporaneamente inattivi
che ne facciano domanda. Detti soci possono partecipare all’attività sociale,
senza però diritto di voto.
Quando l'ammissione abbia luogo durante l'anno, entro un mese dalla stessa devono essere versati i
contributi previsti, calcolati in dodicesimi, ad eccezione della eventuale
quota fissa, che viene versata integralmente.
L'Assemblea può
applicare gli interessi di mora ai soci che provvedono al pagamento dopo tale
periodo nella misura dalla stessa determinata.
S6. SOCI: CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO
La qualità di socio si perde:
a) per recesso da parte del socio. Questi può comunicare il proprio recesso con preavviso inviato entro
il trenta settembre di ogni anno con lettera raccomandata A.R.; il recesso ha
decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo
b) per cessazione dell'attività del socio
c) per recesso ex art. S22 che avrà effetto a decorrere dal novantesimo giorno dalla ricezione
della Raccomandata A.R. ci cui art. S22
d) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione
e) per espulsione, nel caso di morosità o di altro inadempimento agli obblighi derivanti dal presente
Statuto o per violazione del Codice Deontologico
La perdita della qualità di socio non ha effetto relativamente alle pendenze già
in atto al momento della cessazione.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno
successivo.
S7. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
• l'Assemblea
• il Consiglio Direttivo
• la Commissione di Controllo
• il Presidente
• il Vicepresidente
• il Collegio dei Probiviri
• il Giurì
Gli organi dell’Associazione e i propri membri si impegnano a diffondere e a promuovere le
delibere e gli atti associativi esclusivamente attraverso i documenti ufficiali
redatti dall’Associazione, e a mantenere il massimo riserbo sugli argomenti in
corso di trattazione.
S8. ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita dai soci. I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da
altro socio avente diritto di voto; ad uno stesso socio non può essere data più
di una delega.
I soci che
appartengono a un unico gruppo imprenditoriale, sono considerati, a questi
fini, un solo soggetto. Il “gruppo imprenditoriale” si realizza quando tra le
entità coinvolte o tramite una entità o una persona terza, si realizzano le
condizioni di un “controllo” anche se solo di fatto.
Ciascun socio dispone nell'Assemblea di un voto.
Non sono ammessi alle
assemblee i soci non in regola con i versamenti delle quote associative.
All'assemblea possono
partecipare i membri degli organi dell'Associazione. Essi hanno diritto di
voto, esclusivamente in qualità di soci.
L’Assemblea si
riunisce:
a)
in via ordinaria, una
volta all'anno, entro i primi quattro mesi dell’anno solare
b)
ogni qualvolta lo
ritenga opportuno il Consiglio Direttivo
c)
su richiesta motivata
di almeno un quarto dei soci
d)
in via straordinaria:
a.
per le modificazioni
dello Statuto e del Codice Deontologico
b.
per la liquidazione
dell’associazione
La richiesta da parte
dei soci deve essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli
argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione deve seguire entro il
termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta
stessa.
L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita
quando sia presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione,
l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei
soci.
L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita
quando siano presente almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione,
l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno
la metà dei soci più uno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti
dei soci presenti senza tener conto degli astenuti. I sistemi di votazione sono
stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per quanto attiene la nomina e le
deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto. Le
deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto,
vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto
previsto all'articolo S22. Per le deliberazioni relative alle modifiche del
presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione, si applicano gli artt. S22
e S23.
L'Assemblea è
presieduta dal Presidente o, per assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Le
deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale redatto dal
Segretario e sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. L'Assemblea nomina
il proprio Segretario.
Sono di competenza
dell'Assemblea:
a)
l’elezione del
Presidente secondo le modalità dell’art. S14
b)
l'elezione del
Vicepresidente secondo le modalità stabilite dal regolamento
c)
l'elezione dei
componenti il Consiglio Direttivo
d)
l'elezione dei
componenti il comitato di controllo
e)
l'elezione dei
componenti il Collegio dei Probiviri
f)
l'elezione dei
componenti il Giurì
g)
la determinazione
delle direttive dell'attività associativa, delle politiche generali e l'esame
di qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione
h)
l'approvazione del
bilancio preventivo e del bilancio consuntivo
i)
l'approvazione del o
dei contributi, ordinari e/o straordinari, e della quota associativa proposti
dal consiglio
j)
le modificazioni del
presente Statuto e del Codice Deontologico
k)
l’approvazione e le
modificazioni del Regolamento
l)
lo scioglimento
dell'Associazione.
Il Consiglio
Direttivo è composto
a)
dal Presidente
dell'Associazione
b)
dal Vicepresidente
c)
dai componenti eletti
dall'Assemblea il cui numero, comunque non inferiore a 1 e non superiore a 11,
è preventivamente determinato dall'Assemblea stessa.
Il Consiglio
Direttivo nomina, fra i propri membri, il proprio Segretario.
I componenti del Consiglio
Direttivo durano in carica due anni. In caso vengano a mancare, durante il
biennio di carica il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede
alla loro sostituzione mediante cooptazione. I componenti così nominati
rimangono in carica sino alla successiva Assemblea, dopodiché il Consiglio
Direttivo viene integrato mediante elezione dei membri mancanti da parte
dell’Assemblea, la quale può anche fissare un nuovo numero di componenti. Ogni
socio non può essere presente in Consiglio Direttivo con più di un
rappresentante.
Il Presidente è
eletto dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente adempie
a tutte le funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento ed é il
rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio,
nominando avvocati e procuratori alle liti.
Il Presidente può
delegare al Vicepresidente, congiuntamente o disgiuntamente, alcune delle sue
attribuzioni. Il Presidente svolge il proprio incarico sulla base delle
decisioni del Consiglio Direttivo. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea
deve procedere alla elezione del suo successore entro tre mesi. Il Presidente
eletto dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. In caso di
assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
S15. COMMISSIONE DI CONTROLLO
La Commissione di Controllo è l’organo preposto al controllo ed alle
procedure relative al Codice Deontologico.
La Commissione di
Controllo, nominata tra i membri del Consiglio Direttivo, è composta di da tre
membri effettivi e di due membri supplenti (questi anche non appartenenti al
Consiglio Direttivo) nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio
Direttivo. La Commissione di Controllo nomina al suo interno un Presidente e un
Segretario. I componenti della Commissione durano in carica due anni e sono
rieleggibili solo per un altro biennio.
S16. GIURI’
Il Giurì definisce
con provvedimento i casi relativi alla presunta violazione del Codice
Deontologico segnalati dal Consiglio Direttivo. Le modalità operative e di
formazione del Giurì sono stabiliti da apposite norme del Codice Deontologico.
Il Consiglio
Direttivo nomina fra i suoi membri un Tesoriere che dura in carica due anni e
scade contemporaneamente al Consiglio Direttivo stesso. Il Tesoriere sovrintende alla gestione
dell'amministrazione sociale secondo le direttive del Consiglio Direttivo ed in
conformità alle previsioni del bilancio preventivo e riferisce al Consiglio
Direttivo stesso i dati per la redazione del bilancio preventivo e consuntivo.
Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da due membri,
scelti anche al di fuori dai soci e/o dai rappresentanti dei soci, in una lista
di almeno cinque candidati, proposti dall’assemblea. Il Collegio dei Probiviri viene eletto
secondo le seguenti modalità: ciascun socio può votare per non più di tre
candidati, indicando tra questi il Presidente. Fermo restando il numero massimo
di tre preferenze, è ammessa la possibilità di indicare un nominativo diverso
da quelli riportati nella lista. Risultano eletti Probiviri, e tra questi il
Presidente, i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di
parità viene eletto il candidato più anziano di età. I componenti il Collegio, eletti con il
criterio stabilito dall'art. S12 lett. d), durano in carica due anni e sono
rieleggibili. L'incarico di Proboviro è
incompatibile con le cariche direttive.
Funge da segretario uno dei componenti il Collegio dei Probiviri.
Le cariche sono
riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle che riguardano il
Collegio dei Probiviri e il Giurì. L'accesso alle cariche direttive è riservato
a persone che siano rivestite di un'effettiva responsabilità d'impresa e che
diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale. La sopravvenuta
mancanza di tali requisiti sarà motivo di decadenza dalla carica. Il Collegio dei Probiviri può disporre la decadenza
dei titolari dalle cariche per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la
loro permanenza nelle cariche stesse. I
componenti degli organi direttivi, soci o rappresentanti di Soci dimissionari,
esclusi o receduti, decadono automaticamente dall'incarico. Alle nomine e alle
deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto. Le
cariche elettive e gli incarichi di qualsiasi natura dell'Associazione sono
gratuite. Le persone designate a ricoprire le cariche associative non possono
farsi sostituire.
La durata
dell'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
Per ciascun anno
solare, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo predispone il
bilancio preventivo e il bilancio consuntivo. Essi sono sottoposti
all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.
Il fondo comune
dell'Associazione è costituito
a)
dai contributi
obbligatori e volontari dei soci
b)
dalle eventuali
eccedenze attive delle gestioni annuali
c)
dagli investimenti
mobiliari e immobiliari
d)
dalle somme e beni da
chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione, comprese le somme
dovute a titolo di sanzione pecuniaria irrogata dal Giurì o dal Collegio dei
Probiviri.
Con il fondo comune
si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione e a tutte le
occorrenze ed impegni in genere per lo
svolgimento delle diverse attività.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata
dell'Associazione e pertanto, finché questa dura, i soci non possono avanzare
alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo
medesimo. Non possono essere distribuiti
ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale.
Le modificazioni
dello Statuto, e del Codice Deontologico sono deliberate dall'Assemblea
straordinaria su richiesta di almeno un quarto dei soci.
In ogni caso le
modificazioni dello Statuto e del Codice Deontologico debbono essere approvate
da almeno 2/3 degli intervenuti in assemblea.
In casi particolari
il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante referendum fra gli
stessi, nelle forme stabilite dall'apposito Regolamento, le modificazioni dello
Statuto, da approvare dall’assemblea sempre con la maggioranza di cui al comma
precedente.
Ai soci che in sede
di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate, è
consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R.
entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
Quando venga
domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci non inferiore
ad un terzo del numero totale dei soci, deve essere convocata una apposita
Assemblea straordinaria per deliberare in proposito. Tale Assemblea, da
convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente - tanto in prima che
in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino almeno i tre quarti dei voti dei presenti. Le eventuali attività residue saranno
devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla Legge.
Quando, in ogni caso,
sia lo Statuto, sia il Codice Deontologico, sia le eventuali delibere
dell’Associazione, fanno riferimento a comportamenti da tenere da parte dei
Soci o comportamenti da evitare da parte degli stessi, questi obblighi o
divieti si estendono, oltre che al Socio come Azienda, anche a tutti i
collaboratori dell’Azienda, agenti e rivenditori esclusivi. Ogni Socio
provvederà opportunamente ad ottenere da parte dei soggetti indicati l’impegno
al rispetto degli atti indicati.
L'Assemblea dei Soci,
riunita in assemblea straordinaria appositamente convocata, può inserire nel
Regolamento la possibilità di partecipare alle attività sociali, con i limiti e
le modalità da stabilirsi contestualmente nel Regolamento medesimo, anche ad
Enti o persone non aderenti ai criteri stabiliti dagli articoli S1 ed S3.